Art. 3.
(Contesti operativi).

      1. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio nazionale, in regime di dipendenza o di volontariato presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, associazioni di volontariato, cooperative ed enti pubblici o privati, che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.